(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
         della Regione Basilicata n. 15 del 1° giugno 2017) 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione dell'art. 126, comma 1 e dell'art.  124,  comma  6
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  «Norme  in  materia
ambientale» e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge
disciplina: 
    a) le  modalita'  di  approvazione  dei  progetti  relativi  agli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane; 
    b) le fasi di  autorizzazione  provvisoria  agli  scarichi  degli
impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al
loro avvio o se gia' in esercizio, per il periodo di tempo necessario
all'esecuzione degli interventi, sugli impianti e  infrastrutture  ad
essi connesse, finalizzati all'adempimento degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione   europea,   ovvero   al
potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione. 
  2. La presente legge, nel pieno rispetto delle  normative  vigenti,
assicura: 
    a) la tempestiva realizzazione degli interventi sugli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad  essi
connesse,  necessari  per  superare  le   procedure   di   infrazione
comunitaria; 
    b) il mantenimento della qualita' dei corpi idrici  ricettori  in
cui recapitano gli scarichi degli impianti di depurazione delle acque
reflue  urbane  nelle  fasi  di  potenziamento,  ristrutturazione   o
adeguamento, nei periodi avviamento, nei casi di guasti e di  arresto
nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno
alle condizioni di regime; 
    c)  adeguati  controlli  sulle  attivita'  di  adeguamento  degli
impianti di che trattasi e sulla qualita' dei corpi idrici ricettori.