(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 1° giugno 2017) Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'art. 126, comma 1 e dell'art. 124, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge disciplina: a) le modalita' di approvazione dei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; b) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o se gia' in esercizio, per il periodo di tempo necessario all'esecuzione degli interventi, sugli impianti e infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione. 2. La presente legge, nel pieno rispetto delle normative vigenti, assicura: a) la tempestiva realizzazione degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi connesse, necessari per superare le procedure di infrazione comunitaria; b) il mantenimento della qualita' dei corpi idrici ricettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nelle fasi di potenziamento, ristrutturazione o adeguamento, nei periodi avviamento, nei casi di guasti e di arresto nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime; c) adeguati controlli sulle attivita' di adeguamento degli impianti di che trattasi e sulla qualita' dei corpi idrici ricettori.